| l' a. svolge ampie considerazioni illustrative della sentenza della
cassazione che pone il problema, assai interessante e nei suoi
termini specifici privo di precedenti, se, ed eventualmente entro
quali limiti, il datore di lavoro imprenditore, la cui impresa sia
stata sottoposta ad amministrazione controllata, possa considerarsi
penalmente responsabile per le omissioni contributive realizzate
durante il corso della procedura. non sembra plausibile che la
sottoposizione dell' impresa ad amministrazione controllata, in se' e
per se', possa incidere sulla responsabilita' del datore di lavoro
per le omissioni commesse durante la procedura, dato che questa non
ha spogliato il soggetto di alcuno dei poteri gestori di cui e'
titolare, e non puo' quindi aver modificato ne' formalmente ne'
sostanzialmente la sua posizione giuridica rispetto agli interessi
penalmente tutelati dalle disposizioni previdenziali. assai piu'
delicata si presenta l' ipotesi, ammessa dalla legge, che, durante l'
amministrazione controllata, il tribunale affidi "in tutto o in parte
la gestione dell' impresa e l' amministrazione dei beni del debitore"
al commissario giudiziale, determinandone i poteri. in particolare se
il trasferimento dei poteri gestori fosse effettuato solo in parte l'
imprenditore, in quanto mantiene sia pure parzialmente l'
amministrazione dell' azienda, conserva anche il proprio ruolo di
garante per la tutela degli interessi penalmente protetti che
ineriscono all' esercizio dell' impresa e alla qualita' di datore di
lavoro, mentre il commissario giudiziale, se ne ricorrono i
presupposti, potra' rispondere a titolo di concorso del reato
commesso durante l' amministrazione controllata.
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