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106716
IDG760900186
76.09.00186 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cervetti f.
nota a cass. sez. i pen. 5 marzo 1973
Giur. it., an. 126 (1974), fasc. 7, pt. 2, pag. 381-382
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d60211; d51711
l' a. concorda con la sentenza annotata, secondo la quale e' competente a procedere per giudicare sulla pretesa oscenita' dell' opera il giudice del luogo della prima rappresentazione del film e non gia' quello nel cui ambito territoriale vennero proiettati i films dai quali furono tratti i brani ritenuti osceni. infatti la stessa sequenza di un' opera cinematografica a carattere didattico, scientifico o informativo, e quindi non oscena, potra' invece essere considerata tale qualora venga inserita (e' questo il caso di cui si tratta nella sentenza) in un' opera antologica che ne abbia rielaborato il tema conduttore.
art. 14 l. 21 aprile 1962, n. 161
Ist. dir. penale - Univ. TO



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