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106718
IDG760900188
76.09.00188 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
padovani t.
nota a cass. sez. iii pen. 7 febbraio 1973
Giur. it., an. 126 (1974), fasc. 7, pt. 2, pag. 385-386
d541; d701
nota adesiva di commento al principio accolto nella sentenza, che appare comunque inoppugnabile: e' evidente che l' aggettivo "stabili" puo' essere riferito alle sole abitazioni (con esclusione, quindi, degli alloggi a carattere precario o temporaneo), e non gia' ai lavoratori. in particolare, l' art. 53 decreto presidente della repubblica 19 marzo 1956 pone l' obbligo penalmente sanzionato di dotare di acquaio e di latrina le abitazioni stabili assegnate dal datore di lavoro a ogni famiglia di lavoratori. l' a. nota anche come la sentenza ribadisca implicitamente l' applicabilita' dell' art. 53, sulla interpretazione del quale non si rinvengono precedenti specifici, anche al lavoro agricolo.
art. 53 d.p.r. 19 marzo 1956, n. 303
Ist. dir. penale - Univ. TO



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