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106720
IDG760900190
76.09.00190 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
mittone a.
nota a cass. sez. ii pen. 29 novembre 1972 cass. sez. vi pen. 7 aprile 1972
Giur. it., an. 126 (1974), fasc. 7, pt. 2, pag. 391-394
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6051
l' a. pone a confronto i 2 diversi orientamenti giurisprudenziali in tema di domicilio dichiarato o eletto per le notificazioni all' imputato. secondo un primo orientamento l' elezione di domicilio e' valida solo se l' interessato ha provveduto nelle forme indicate nell' art. 171 codice di procedura penale, in quanto si tratta di atto a forma vincolata, sottoposto dalla legge a severo rigore formale affinche' venga evitata ogni contestazione in ordine alla provenienza della dichiarazione. di conseguenza e' stata ritenuta invalida l' elezione tramite raccomandata. in altre occasioni, il supremo collegio ha invece ammesso deroghe alle forme stabilite nell' art. 171, purche' l' elezione di domicilio risulti comunque raccolta a processo verbale. l' a. ricorda pero' che vi e' anche un altro orientamento che, contrariamente a quelli sopra ricordati, prescinde dalla ricezione a processo verbale dell' elezione di domicilio ammettendo forme diverse "purche' idonee a portare il contenuto a sicura conoscenza dell' ufficio procedente".
art. 171 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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