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106727
IDG760900197
76.09.00197 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
voena g.p.
nota a cass. sez. vi pen. 20 giugno 1973
Giur. it., an. 126 (1974), fasc. 8-9, pt. 2, pag. 455-458
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d622
l' a. concorda con il disposto della sentenza che annota, secondo il quale l' interruzione dell' udienza dopo la discussione e prima della deliberazione della sentenza e' rimessa unicamente al criterio discrezionale del magistrato giudicante; e nessuna nullita' e' espressamente prevista dalla legge processuale penale per il caso in cui il giudice non specifichi le ragioni che determinarono detta sospensione. tuttavia, se e' vero che il legislatore del 1930 non ha ripetuto la sanzione di nullita' prevista nel codice 1913, pare anche doversi sostenere che l' interruzione tra la chiusura del dibattimento e la fase della decisione deve avere il carattere di una vera e propria eccezionalita', che certo non si ritrova nel caso di specie.
art. 182 c.p.p. art. 472 c.p.p. art. 475 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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