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106731
IDG760900201
76.09.00201 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bargis marta
abbandono temporaneo e pericolo per la vita o l' incolumita' del minore
nota a trib. torino 24 gennaio 1974
Giur. it., an. 126 (1974), fasc. 8-9, pt. 2, pag. 479-484
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d51857
l' a., commentando la sentenza annotata, ne ritiene accettabile la decisione in essa contenuta. in particolare giurisprudenza e dottrina prevalenti sono orientate nel senso che la responsabilita' penale non sorge quando non vi sia pericolo, cioe' quando non esista una situazione da cui sorga probabilita' d' un rischio per l' incolumita' del minore. parimenti sono in netta maggioranza concordi nel sostenere che l' abbandono temporaneo realizza gli estremi del reato, sempre che da tale abbandono consegua un pericolo per la vita o l' incolumita' della persona minore od incapace.
art. 591 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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