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Documento


106733
IDG760900203
76.09.00203 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bargis marta
proroga della sospensione ed imputato contumace
nota a cass. sez. v pen. 20 marzo 1973
Giur. it., an. 126 (1974), fasc. 10, pt. 2, pag. 501-504
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6213; d6242
nel caso di specie oggetto della sentenza che l' a. annota, si afferma che in caso di sospensione del dibattimento non occorre una nuova citazione al contumace rappresentato a tutti gli effetti dai suoi difensori. neppure del provvedimento di proroga del periodo di sospensione deve essere data comunicazione al contumace, rimanendo la situazione processuale identica a quella esistente al momento in cui fu disposta la sospensione. la giurisprudenza, infatti, ritiene costantemente che nel caso di sospensione del dibattimento e' sufficiente l' annuncio dato in udienza anche quando si tratta di procedimento in contumacia dell' imputato, poiche' il difensore rappresenta il contumace per ogni effetto giuridico.
art. 431 c.p.p. art. 432 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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