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106734
IDG760900204
76.09.00204 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
punzo roberto
rapporti tra preavviso e pubblica riunione
nota a cass. sez. iii pen. 13 ottobre 1972
Giur. it., an. 126 (1974), fasc. 10, pt. 2, pag. 506-508
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d04014; d543
l' a., commentando la sentenza annotata, osserva che con questa la cassazione ribadisce l' indirizzo rigoristico da essa sempre seguito in questo dopoguerra in tema di riunioni in luogo pubblico e di obbligatorieta' del preavviso, senza apprezzabili evoluzioni. si deve, invece, aggiornare l' interpretazione dell' art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in modo da renderne l' applicazione piu' aderente alla mutata realta' sociale, quale risulta gia' bene espressa dall' art. 17 della costituzione che consente a "tutti" di riunirsi "pacificamente e senz' armi". il divieto, che puo' avvenire solo "per comprovati motivi di sicurezza o di incolumita' pubblica", sara' non la regola, ma l' eccezione. inoltre, sostiene l' a., il preavviso potra' contenere solo cio' che e' noto al promotore e un' eventuale sopraggiunta difformita' della "natura" della riunione dopo il suo inizio sara' del tutto ininfluente ai fini del giudizio sull' adempimento dell' obbligo del preavviso.
art. 17 cost. art. 18 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
Ist. dir. penale - Univ. TO



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