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106735
IDG760900205
76.09.00205 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cacciavillani ivone
a proposito del reato di lottizzazione abusiva
nota a trib. padova 13 febbraio 1973 pret. padova 15 dicembre 1971
Giur. it., an. 126 (1974), fasc. 10, pt. 2, pag. 519-532
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d540
l' a., muovendo dall' esame delle 2 sentenze annotate, osserva che l' oggetto specifico della norma incriminatrice (art. 28 legge urbanistica) e' il divieto di ogni intervento programmatorio privato sul territorio, con la conseguenza che la presenza di uno strumento urbanistico operante esclude la configurabilita' del reato di lottizzazione abusiva, dovendosi in tal caso considerare integrato solo il reato di costruzione abusiva, in relazione alle singole opere attuative di un piano di lottizzazione non autorizzato. nel caso che il reato di lottizzazione abusiva (destinazione a scopo edilizio, in mancanza di programmazione comunale) sia ravvisabile, esso concorre necessariamente col reato di costruzione abusiva, in ordine a tutte quelle opere che tendono ad attuare tale destinazione (lottizzazione) e che abbisognerebbero, come tali, di licenza edilizia. l' a. sottolinea come i 2 reati di lottizzazione e costruzione abusiva siano del tutto distinti e tra loro autonomi, essendo diverso ed autonomo l' oggetto delle 2 norme penali che li prevedono.
art. 31 l. 17 agosto 1942, n. 1150 art. 41 l. 17 agosto 1942, n. 1150 l. 7 agosto 1967, n. 765
Ist. dir. penale - Univ. TO



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