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| IDG760900205 | |
| 76.09.00205 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| cacciavillani ivone
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| a proposito del reato di lottizzazione abusiva
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| nota a trib. padova 13 febbraio 1973
pret. padova 15 dicembre 1971
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| Giur. it., an. 126 (1974), fasc. 10, pt. 2, pag. 519-532
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d540
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| l' a., muovendo dall' esame delle 2 sentenze annotate, osserva che l'
oggetto specifico della norma incriminatrice (art. 28 legge
urbanistica) e' il divieto di ogni intervento programmatorio privato
sul territorio, con la conseguenza che la presenza di uno strumento
urbanistico operante esclude la configurabilita' del reato di
lottizzazione abusiva, dovendosi in tal caso considerare integrato
solo il reato di costruzione abusiva, in relazione alle singole opere
attuative di un piano di lottizzazione non autorizzato. nel caso che
il reato di lottizzazione abusiva (destinazione a scopo edilizio, in
mancanza di programmazione comunale) sia ravvisabile, esso concorre
necessariamente col reato di costruzione abusiva, in ordine a tutte
quelle opere che tendono ad attuare tale destinazione (lottizzazione)
e che abbisognerebbero, come tali, di licenza edilizia. l' a.
sottolinea come i 2 reati di lottizzazione e costruzione abusiva
siano del tutto distinti e tra loro autonomi, essendo diverso ed
autonomo l' oggetto delle 2 norme penali che li prevedono.
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| art. 31 l. 17 agosto 1942, n. 1150
art. 41 l. 17 agosto 1942, n. 1150
l. 7 agosto 1967, n. 765
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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