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| IDG760900207 | |
| 76.09.00207 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| voena g.p.
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| nota a cass. sez. iv 28 maggio 1973
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| Giur. it., an. 126 (1974), fasc. 11, pt. 2, pag. 559-560
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d6070; d6218; d6219
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| la giurisprudenza e' costante nel ritenere inesistente un atto
processuale quando manca dei requisiti minimi indispensabili per
essere identificato come atto proprio di quella figura. nella
fattispecie oggetto della sentenza, l' esclusione della
configurabilita' di un caso di inesistenza e', per l' a., da
condividersi, posto che il verbale del dibattimento fu compilato
sotto la direzione del pretore e il controllo del pubblico ministero.
la strada seguita poi dalla cassazione, che ricava la nullita' del
verbale del dibattimento compilato da un soggetto non abilitato dal
coordinato disposto degli artt. 492, n. 6 e 161 codice di procedura
penale non convince l' a., per il quale il fondamento della nullita'
in questione puo' ritrovarsi direttamente nell' art. 492 laddove
statuisce che "di ogni dibattimento il cancelliere compila processo
verbale, a pena di nullita'". ritiene esatta la sentenza nella sua
parte finale che ritiene sanata la nullita' relativa verificatasi nel
dibattimento se la parte interessata non l' ha fatta rilevare prima
che l' atto sia compiuto e, quando cio' non sia possibile,
immediatamente dopo il compimento dell' atto, con dichiarazione
inserita nel processo verbale.
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| art. 184 c.p.p.
art. 185 c.p.p.
art. 471 c.p.p.
art. 492 c.p.p.
art. 74 l. 23 ottobre 1960, n. 1196
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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