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Documento


106737
IDG760900207
76.09.00207 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
voena g.p.
nota a cass. sez. iv 28 maggio 1973
Giur. it., an. 126 (1974), fasc. 11, pt. 2, pag. 559-560
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6070; d6218; d6219
la giurisprudenza e' costante nel ritenere inesistente un atto processuale quando manca dei requisiti minimi indispensabili per essere identificato come atto proprio di quella figura. nella fattispecie oggetto della sentenza, l' esclusione della configurabilita' di un caso di inesistenza e', per l' a., da condividersi, posto che il verbale del dibattimento fu compilato sotto la direzione del pretore e il controllo del pubblico ministero. la strada seguita poi dalla cassazione, che ricava la nullita' del verbale del dibattimento compilato da un soggetto non abilitato dal coordinato disposto degli artt. 492, n. 6 e 161 codice di procedura penale non convince l' a., per il quale il fondamento della nullita' in questione puo' ritrovarsi direttamente nell' art. 492 laddove statuisce che "di ogni dibattimento il cancelliere compila processo verbale, a pena di nullita'". ritiene esatta la sentenza nella sua parte finale che ritiene sanata la nullita' relativa verificatasi nel dibattimento se la parte interessata non l' ha fatta rilevare prima che l' atto sia compiuto e, quando cio' non sia possibile, immediatamente dopo il compimento dell' atto, con dichiarazione inserita nel processo verbale.
art. 184 c.p.p. art. 185 c.p.p. art. 471 c.p.p. art. 492 c.p.p. art. 74 l. 23 ottobre 1960, n. 1196
Ist. dir. penale - Univ. TO



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