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106741
IDG760900211
76.09.00211 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cervetti f.
nota a cass. sez. iii pen. 27 settembre 1973
Giur. it., an. 126 (1974), fasc. 12, pt. 2, pag. 611-614
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6341
a differenza del giudizio di primo grado nel quale il potere di indagine del giudice non ha limiti ne' e' condizionato nel suo esercizio da richieste di parte, nel procedimento d' appello l' ambito e' di regola delimitato dallo stesso potere di disposizione che compete ai soggetti interessati. corollario di tale principio che informa il giudizio di secondo grado e' l' effetto devolutivo enunciato nell' art. 515 codice di procedura penale che, osserva l' a., trova nella pratica una travagliata applicazione in relazione all' accertamento dei limiti del potere di cognizione del giudice d' appello di fronte all' esigenza di riesame prospettata dall' imputato. l' a. osserva tra l' altro, in tema, che l' indirizzo della giurisprudenza prevalente ritiene possibile per il giudice d' appello mutare la qualificazione giuridica del fatto solo nel caso in cui il gravame verta sulla definizione giuridica dello stesso. tale indirizzo e' condiviso dalla dottrina.
art. 515 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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