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Documento


106744
IDG760900214
76.09.00214 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
padovani t.
nota a cass. sez. vi pen. 7 febbraio 1973
Giur. it., an. 126 (1974), fasc. 12, pt. 2, pag. 635-638
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d51120; d51121
l' a. ritiene che la decisione adottata dal supremo collegio, cosi' come e' motivata, lascia alquanto perplessi. in realta', osserva l' a., v' e' da dubitare che la partecipazione ad una assemblea studentesca, senza previa designazione del preside dell' istituto, costituisca effettivamente un atto inerente alle funzioni proprie dell' insegnante. d' altra parte se si ammette che la partecipazione ad un' assemblea studentesca costituisce comunque un atto inerente alle funzioni dell' insegnante, si dovrebbe piuttosto concludere nel senso che la violenza o la minaccia poste in essere per impedirne il compimento, anche prima che l' assemblea abbia avuto inizio, costituiscano il delitto di violenza a pubblico ufficiale.
art. 337 c.p. art. 357 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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