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106764
IDG760600359
76.06.00359 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cagnoli alessandro
appunti sul potere tariffario nella concessione di pubblici servizi
nota a cass. sez. un. civ. 26 giugno 1969, n. 2288
Mass. giur. lav., s. 7, an. 44 (1971), fasc. 1, pag. 94-100
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d1440
pratico
formale
secondo l' a., l' atto amministrativo tariffario dell' ente pubblico concedente ha lo scopo esclusivo di stabilire, al momento in cui si verifichi una concorde volonta' in tal senso dei soggetti interessati al rapporto di concessione, quale sia il prezzo del servizio in conformita' all' interesse pubblico individuabile in quel momento; peraltro l' esigenza del contratto accessorio (il cosiddetto disciplinare di concessione) e l' inserimento in esso del prezzo come sopra stabilito, impedisce il riesame della tariffa sotto il profilo del pubblico interesse fino a quando non si verifichi un nuovo incontro delle 2 volonta'. inoltre, la funzione descritta impone di classificare il provvedimento dell' ente concedente tra gli atti amministrativi ad efficacia istantanea, esaurendo esso i suoi effetti con l' inserimento della tariffa nella struttura contrattuale di un disciplinare di concessione. dovra' negarsi, quindi, la facolta' all' ente concedente di revocare il provvedimento tariffario emanato, giacche' l' esercizio del potere di revoca e' escluso per gli atti ad efficacia istantanea, in quanto, esaurendo essi i loro effetti in un determinato momento, si verifica nei loro confronti una vera e propria mancanza di materia di revoca.
art. 1 d.l. 16 aprile 1948, n. 539
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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