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| IDG760600359 | |
| 76.06.00359 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| cagnoli alessandro
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| appunti sul potere tariffario nella concessione di pubblici servizi
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| nota a cass. sez. un. civ. 26 giugno 1969, n. 2288
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| Mass. giur. lav., s. 7, an. 44 (1971), fasc. 1, pag. 94-100
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d1440
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| pratico
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| formale
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| secondo l' a., l' atto amministrativo tariffario dell' ente pubblico
concedente ha lo scopo esclusivo di stabilire, al momento in cui si
verifichi una concorde volonta' in tal senso dei soggetti interessati
al rapporto di concessione, quale sia il prezzo del servizio in
conformita' all' interesse pubblico individuabile in quel momento;
peraltro l' esigenza del contratto accessorio (il cosiddetto
disciplinare di concessione) e l' inserimento in esso del prezzo come
sopra stabilito, impedisce il riesame della tariffa sotto il profilo
del pubblico interesse fino a quando non si verifichi un nuovo
incontro delle 2 volonta'. inoltre, la funzione descritta impone di
classificare il provvedimento dell' ente concedente tra gli atti
amministrativi ad efficacia istantanea, esaurendo esso i suoi effetti
con l' inserimento della tariffa nella struttura contrattuale di un
disciplinare di concessione. dovra' negarsi, quindi, la facolta' all'
ente concedente di revocare il provvedimento tariffario emanato,
giacche' l' esercizio del potere di revoca e' escluso per gli atti ad
efficacia istantanea, in quanto, esaurendo essi i loro effetti in un
determinato momento, si verifica nei loro confronti una vera e
propria mancanza di materia di revoca.
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| art. 1 d.l. 16 aprile 1948, n. 539
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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