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106766
IDG760600361
76.06.00361 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
tentoni fabrizio
regolamentazione collettiva delle condizioni di lavoro dei portieri e custodi con alloggio di fabbrica
nota cass. sez. ii civ. 2 agosto 1969, n. 2918
Mass. giur. lav., s. 7, an. 44 (1971), fasc. 1, pag. 65-67
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d7440; d7124
pratico
formale
l' a. critica la sentenza annotata per aver questa affermato che le retribuzioni dei portinai e custodi con alloggio di fabbrica di cui all' art. 50 contratto collettivo di lavoro per metalmeccanici non possono essere regolate con accordi particolari, essendo esse stabilite nei minimi inderogabili dal predetto contratto collettivo. per l' a., invece, le retribuzioni giornaliere previste dalla norma collettiva devono considerarsi come retribuzioni minime certamente ampliabili, come i corrispondenti orari di lavoro, mediante accordi particolari.
art. 50 contr. coll. lav. (metalmeccanici)
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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