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106777
IDG760600372
76.06.00372 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
mazzoni giuliano
forme abnormi di astensione dal lavoro: le pratiche sleali e il c.d. "sciopero a singhiozzo"
nota a decr. pret. milano i febbraio 1971
Mass. giur. lav., s. 7, an. 44 (1971), fasc. 2, pag. 146-149
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d710; d762; d7132
teorico-sistematico
formale
l' a. coglie l' occasione dal decreto annotato per lamentare che l' interpretazione che alcuni pretori stanno dando dell' art. 28 dello statuto dei lavoratori, oltre a violare l' art. 41 comma 1 della costituzione, impedendo di fatto illegalmente all' imprenditore l' esercizio della sua iniziativa economica e della sua impresa, non rispettano neanche i limiti che lo stesso statuto e la precedente legge 1966, n. 604 avevano fissato per l' attivita' sindacale e per l' esercizio dei diritto dei lavoratori. in queste norme, infatti, il diritto al posto di lavoro e quello relativo all' attivita' sindacale nei luoghi di lavoro, trovano precisi limiti sia in "ragioni inerenti all' attivita' produttiva, all' organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa" (art. 3 legge del 1966), sia a quelle relative al "normale svolgimento dell' attivita' aziendale" (art. 26 dello statuto). principi questi che, a parere dell' a., non sono spesso intesi dai pretori nella loro reale portata giuridica.
art. 41 comma 1 cost. art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 26 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 3 l. 15 luglio 1966, n. 604
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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