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Documento


106783
IDG760600378
76.06.00378 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
branca giorgio
le "rappresentanze" per la tutela della salute e dell' integrita' fisica del lavoratore
nota a decr. pret. milano 2 gennaio 1971
Mass. giur. lav., s. 7, an. 44 (1971), fasc. 3, pag. 259-261
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d7772; d7112; d710
pratico
formale
l' a., pur ritenendo che il diritto personale fondamentale alla salute ed all' integrita' fisica sia, in quanto tale, individualmente azionabile, sostiene che cio' non giustifica affatto, come asserito nel decreto annotato, che singole designazioni da parte di gruppi di lavoratori realizzino l' ipotesi organizzatoria di cui all' art. 9 dello statuto dei lavoratori. a suo parere, infatti, ricondurre le rappresentanze dei lavoratori non ad uno strumento a carattere collettivo, ma alla semplice investitura singola, significa vanificare il ruolo che le rappresentanze collettive dei lavoratori giocano nello statuto.
art. 9 l. 20 maggio 1970, n. 300
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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