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Documento


106790
IDG760600385
76.06.00385 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
santoro-passarelli francesco
pax, pactum, pacta servanda sunt (a proposito delle cosiddette clausole di tregua sindacale)
nota a cass. sez. ii civ. 10 febbraio 1971, n. 357
Mass. giur. lav., s. 7, an. 44 (1971), fasc. 4-5, pag. 374-375
d7137; d04201
pratico
formale
l' a. considera legittime le clausole di cui nel titolo poiche', a suo parere, esse non sopprimono il diritto di sciopero, limitandosi a regolarlo. da cio' consegue che il patto di tregua e' rilevante al fine della qualificazione o no dei comportamenti come esercizio del diritto di sciopero. e cio' vale anche per i comportamenti dei singoli, che sono poi quelli attuativi dello sciopero. pertanto, lo sciopero potra' essere legittimamente effettuato soltanto da chi non sia iscritto al sindacato firmatario del patto di tregua o che da tale sindacato sia previamente receduto.
art. 40 cost. art. 39 cost.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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