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| IDG760600394 | |
| 76.06.00394 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| simi valente
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| conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per
giustificato motivo
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| nota a pret. recanati 22 dicembre 1969
app. bologna 21 marzo 1970
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| Mass. giur. lav., s. 7, an. 44 (1971), fasc. 6, pag. 565-567
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d74700
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| pratico
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| formale
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| l' a. sostiene che la conversione del licenziamento per giusta causa
in quello per giustificato motivo cosiddetto soggettivo, fondato
sull' inadempimento del lavoratore ai suoi obblighi contrattuali, e'
automatica perche' sussiste l' indicazione del motivo e deve
ritenersi che il datore di lavoro, se avesse conosciuto la nullita'
del licenziamento per giusta causa, avrebbe voluto pur sempre la
risoluzione del rapporto per la stessa inadempienza. deve, invece, a
volte escludersi che la conversione possa operare rispetto al profilo
dell' interesse oggettivo, ipotizzando cio' che avrebbe potuto fare
il datore di lavoro ispirandosi a motivi relativi all' attivita'
produttiva, all' organizzazione del lavoro e al regolare
funzionamento di essa. in entrambi i casi, a parere dell' a., si e'
di fronte a un' indagine di volonta': si deve accertare quale sarebbe
stata la volonta' del recedente se avesse conosciuto la nullita' del
proprio recesso per giusta causa. ma nel secondo caso puo'
verificarsi la mancanza dei requisiti di sostanza o di forma dell'
atto ipotizzato, perche' esso sarebbe privo della tempestiva
specificazione e comunicazione del motivo del licenziamento, mentre
nel primo c' e' gia' nell' atto implicita la volonta' del recesso
anche per giustificato motivo.
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| l. 15 luglio 1966, n. 604
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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