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Documento


106798
IDG760600394
76.06.00394 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
simi valente
conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo
nota a pret. recanati 22 dicembre 1969 app. bologna 21 marzo 1970
Mass. giur. lav., s. 7, an. 44 (1971), fasc. 6, pag. 565-567
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d74700
pratico
formale
l' a. sostiene che la conversione del licenziamento per giusta causa in quello per giustificato motivo cosiddetto soggettivo, fondato sull' inadempimento del lavoratore ai suoi obblighi contrattuali, e' automatica perche' sussiste l' indicazione del motivo e deve ritenersi che il datore di lavoro, se avesse conosciuto la nullita' del licenziamento per giusta causa, avrebbe voluto pur sempre la risoluzione del rapporto per la stessa inadempienza. deve, invece, a volte escludersi che la conversione possa operare rispetto al profilo dell' interesse oggettivo, ipotizzando cio' che avrebbe potuto fare il datore di lavoro ispirandosi a motivi relativi all' attivita' produttiva, all' organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. in entrambi i casi, a parere dell' a., si e' di fronte a un' indagine di volonta': si deve accertare quale sarebbe stata la volonta' del recedente se avesse conosciuto la nullita' del proprio recesso per giusta causa. ma nel secondo caso puo' verificarsi la mancanza dei requisiti di sostanza o di forma dell' atto ipotizzato, perche' esso sarebbe privo della tempestiva specificazione e comunicazione del motivo del licenziamento, mentre nel primo c' e' gia' nell' atto implicita la volonta' del recesso anche per giustificato motivo.
l. 15 luglio 1966, n. 604
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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