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Documento


106800
IDG760600396
76.06.00396 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
lavagnini giovanni
sindacalista interno e trasferimento
nota a pret. pescara 3 maggio 1971
Mass. giur. lav., s. 7, an. 44 (1971), fasc. 6, pag. 541-546
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d710; d71112
pratico
formale
riguardo al problema del trasferimento di lavoratori che svolgono attivita' sindacale, l' a. sostiene che, ogni qualvolta alla fattispecie sia esclusa l' applicabilita' dell' art. 22 dello statuto dei lavoratori per non essere sicuramente operante la tutela specifica ivi prevista con l' obbligo del nullaosta, si dovra' attentamente esaminare la situazione alla stregua della norma generale sui trasferimenti di cui all' art. 15 lettera b dello statuto. ad ogni modo, se l' imprenditore si e' uniformato ai contratti collettivi che, per talune attivita', delimitano numericamente e temporalmente la tutela particolare dei sindacalisti interni, non potrebbe definirsi antisindacale la mancata osservanza dell' art. 22 dello statuto per il trasferimento di semplici membri della rappresentanza sindacale aziendale che non siano i dirigenti espressamente tutelati in base al contratto collettivo, perche' non vi puo' essere comportamento sindacalmente piu' corretto di chi appunto rispetti un accordo sindacale.
art. 22 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 15 lett. b l. 20 maggio 1970, n. 300
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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