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106811
IDG760600408
76.06.00408 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
prosperetti marco
profili dell' invalidita' del licenziamento
nota a pret. sarzana 18 febbraio 1972
Mass. giur. lav., s. 7, an. 45 (1972), fasc. 2, pag. 208-212
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d74700
teorico-sistematico; pratico
formale
l' a., al contrario della prevalente dottrina e della sentenza che annota, non ritiene che il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo sia nullo in senso tecnico, ma che piuttosto sia da qualificare come annullabile. cio' per 2 ragioni, la prima delle quali e' che, nell' ipotesi suddetta, il licenziamento e' strutturalmente idoneo a divenire ineliminabile, essendo la sua impugnabilita' soggetta a termini di prescrizione; la seconda e' data dal fatto che vi e' difetto di assolutezza in ordine a soggetto ligittimato all' impugnazione, nonche' l' impossibilita' di rilevare d' ufficio l' illegittimita' del recesso del datore di lavoro. posta quindi l' invalidita' del licenziamento come ipotesi di annullabilita', l' a. e' dell' opinione che la pronuncia di annullamento, avendo generalmente retroattivita' reale, dovrebbe ripristinare la situazione giuridica quale essa era anteriormente all' atto di recesso, ma la mancata prestazione di lavoro, per impossibilita' intrinseca, non puo' essere effettuata retroattivamente, onde il ripristino della situazione precedente all' atto incontra un limite obbiettivo nella natura della prestazione. conseguentemente, sostiene l' a., non puo' parlarsi per il datore di lavoro autore di un licenziamento annullato di esistenza di tutti gli obblighi patrimoniali come se il rapporto non si fosse mai interrotto, ma su di lui gravera' soltanto l' obbligo del risarcimento dei danni, oltre quello, naturalmente, di ricostituire il rapporto di lavoro col lavoratore licenziato senza giusta causa o giustificato motivo.
art. 4 l. 15 luglio 1966, n. 604 art. 15 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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