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Stampa giuridica

Documento


106815
IDG760600412
76.06.00412 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
palermo antonio
condotta antisciopero del datore di lavoro e misure di salvaguardia degli impianti
nota a pret. pistoia 17 febbraio 1972
Mass. giur. lav., s. 7, an. 45 (1972), fasc. 3-4, pag. 316-321
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d713; d762; d710
pratico
formale
l' a. ritiene, concordando con la decisione da lui annotata, che deve ritenersi lecita l' adozione da parte del datore di lavoro di misure di salvaguardia per evitare il pericolo della distruzione degli impianti e la produzione di danni alle persone o ai beni dello stesso datore di lavoro o di terzi. da cio' consegue che deve considerarsi legittimo il potere dell' imprenditore di "comandare" un certo numero di lavoratori, anche se partecipanti allo sciopero, al solo fine di assicurare la salvaguardia degli impianti.
art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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