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106824
IDG760600423
76.06.00423 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
mazzoni giuliano
sulla validita' delle clausole dei contratti collettivi che diversificano l' importo dell' indennita' di anzianita' in relazione all' evoluzione del rapporto
nota a cass. sez. un. civ. 8 luglio 1972, n. 2290 cass. sez. un. civ. 24 giugno 1972, n. 2130
Mass. giur. lav., s. 7, an. 45 (1972), fasc. 5, pag. 514-517
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d7124; d7472
pratico
formale
l' a., concordemente a quanto sostenuto dalle decisioni annotate, da' al problema esposto nel titolo risposta affermativa. cio' perche', a suo parere, l' indennita' di anzianita' ha assunto legislativamente il carattere di retribuzione differita ed ad essa, quindi, deve applicarsi il principio costituzionale dell' art. 36, cioe' il principio della proporzionalita' tra retribuzione (anche differita) e qualita' e quantita' del lavoro prestato. d' altra parte, aggiunge l' a., l' art. 2120 codice civile, rinviando all' autonomia sindacale per la determinazione dell' indennita' in base alla categoria di appartenenza, ammette la possibilita' che la contrattazione possa differenziare la misura in cui l' ultima retribuzione deve essere assunta a base del calcolo dell' indennita' per ciascuna delle categorie in cui il lavoratore sia stato inquadrato durante lo svolgimento del rapporto.
art. 36 cost. art. 2120 c.c. c. cost. 4 febbraio 1970, n. 14
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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