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Documento


106831
IDG760600432
76.06.00432 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
morsillo giuseppe
note sull' introduzione abusiva negli stabilimenti industriali
nota a pret. milano 17 aprile 1972 pret. milano 13 gennaio 1972
Mass. giur. lav., s. 7, an. 45 (1972), fasc. 6, pag. 631-637
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d71132; d51875
pratico
formale
l' a., dopo aver affermato che l' art. 614 codice penale, riferendosi a qualsiasi luogo di privata dimora, protegge con la sua sanzione anche le fabbriche e gli stabilimenti industriali, sostiene che l' esistenza del reato di violazione di domicilio e' indipendente dalla validita' o meno dei titoli giuridici con cui e' stato risolto il rapporto di lavoro. esso si verifica una volta che il titolare del diritto di domicilio manifesti la sua volonta' di escludere, permanentemente o temporaneamente, determinate persone dal suo domicilio. pertanto, verificatasi la violazione della legge con l' ingresso nello stabilimento contro la volonta' dell' imprenditore, il soggetto attivo del reato non potra' invocare a suo favore la circostanza di essere un appartenente alle maestranze o un dirigente sindacale, posto che in tema di assemblee sindacali vanno rigorosamente rispettate le norme previste per la convocazione delle assemblee medesime e per le comunicazioni da farsi al datore di lavoro.
art. 614 c.p. art. 20 l. 20 maggio 1970, n. 300
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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