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106866
IDG760601281
76.06.01281 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pozzi a.
nota a cass. sez. ii civ. 8 marzo 1975, n. 870
Foro it., vol. 98, an. 100 (1975), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 1696-1697
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d3041
teorico-sistematico
formale
secondo l' a. la cassazione si e' discostata dall' insegnamento tradizionale in tema di proprieta', perche' la tradizionale pienezza del diritto assoluto non viene piu' riferita alla nozione di godimento, ma all' attivita' di utilizzazione che si concreta nel potere si scegliere fra tutte le possibilita' di sfruttamento del bene. pertanto il donatario di uno spazio aereo sovrastante un edificio terraneo ha il diritto di sopraelevare in base all' art. 1127 codice civile, come titolare di un diritto di proprieta' sul lastrico solare. inoltre il nuovo proprietario, innalzando l' edificio, soddisfa l' esigenza pubblica di ricostruzione, che sarebbe minata applicando al caso le norme sui condomini.
d.l.lt. 19 agosto 1917, n. 1399 art. 1127 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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