| l' a. prende spunto dall' art. 18 della costituzione, secondo il
quale la liberta' di associazione e' quel diritto fondamentale
riconosciuto ai cittadini di organizzarsi, con vincolo reciproco e
duraturo, per raggiungere uno scopo comune. la costituzione, inoltre,
pone tre limiti al diritto di costituire associazioni: non devono
perseguire fini vietati ai singoli dalla legge penale; non devono
perseguire, anche indirettamente, scopi politici mediante
organizzazioni di carattere militare; non devono essere segrete. l'
a. affronta quindi il problema della legittimita' o meno della
massoneria nell' ordinamento italiano ai sensi dell' art. 18 della
costituzione. si dice, infatti, che la massoneria e' una associazione
segreta perche' il segreto copre i lavori nei templi massonoci,
perche' non rivela i nomi dei "fratelli" perche' custodisce
gelosamente il "mistero" massonico. secondo i principi del diritto
pubblico del nostro paese, osserva l' a., un' associazione per essere
segreta deve tenere segreta la costituzione, la sede, le cariche
sociali e le finalita'. questo non e' il caso della massoneria. che
le finalita' di questa associazione non contrastano con i principi di
liberta' e di democrazia sanciti dalla costituzione discende da un
ripensamento in chiave storica dell' accanimento del fascismo contro
l' istituzione, accanimento che non ha risparmiato logge, archivi,
documenti e persino la stessa incolumita' fisica dei "fratelli".
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