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Documento


106880
IDG760601310
76.06.01310 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
di amato astolfo
sul fondamento e i limiti del segreto bancario
nota a cass. sez. i 18 luglio 1974, n. 2147
Giust. civ., an. 25 (1975), fasc. 1, pt. 1, pag. 74-87
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d18124; d61462
pratico
formale
l' a. critica la sentenza della cassazione secondo la quale il segreto bancario e' una consuetudine non trovando alcun fondamento nella legge; sostiene, invece, che il segreto bancario ha il proprio fondamento in quell' obbligo di correttezza che inerisce a qualsiasi rapporto giuridico, ex art. 1175 codice civile, in quanto e' strumento necessario per tutelare la sfera giuridica dei propri clienti dai terzi. sostiene altresi' che non costituisce violazione del segreto bancario la comunicazione da parte della banca su richiesta del giudice penale; violazione che sussisterebbe invece se si trattasse di giudice civile in quanto in quest' ultimo caso non sussistono norme precise che limitano il segreto bancario cosi' come sussistono per il procedimento penale.
art. 351 c.p.p. art. 352 c.p.p. art. 340 c.p.p.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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