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107022
IDG760601593
76.06.01593 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pedrazzoli marcello
danno da svalutazione monetaria, interessi e "mora solvendi" nelle obbligazioni pecuniare del datore di lavoro
Dir. lav., an. 49 (1975), fasc. 1, pt. 1, pag. 14-49
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d305301; d760; d4192
pratico
formale
la norma dell' art. 429 comma 3 del codice di procedura civile, nel testo riformulato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 non innova sul piano sostanziale, in quanto non conferisce un nuovo diritto soggettivo al lavoratore rispetto a quello generalmente riconosciuto dall' art. 1224 comma 2 del codice civile, il quale, riconoscendo un ulteriore risarcimento a favore del creditore per maggiori danni in ipotesi di "mora solvendi" nelle obbligazioni pecuniarie, e' stato prevalentemente interpretato nel senso di comprendere il danno da svalutazione monetaria. essa innova, pero', per l' aspetto contabile, perche' il danno da svalutazione viene attribuito in aggiunta agli interessi e per l' aspetto probatorio, perche' all' onere a carico del creditore-lavoratore si sostituisce una presenzione legale per cui la misura del danno da mora, sopravvenuta la svalutazione, coincide con quella risultante dall' adozione dell' indice prescelto dalla legge.
art. 429 c.p.c. art. 1224 c.c. art. 150 disp. att. c.p.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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