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| IDG760601229 | |
| 76.06.01229 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| costanzo pasquale
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| prime osservazioni sul conflitto fra la commissione inquirente ed
autorita' giudiziaria ordinaria
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| nota a c. cost. 21 gennaio 1975, n. 13
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| Foro it., vol. 98, an. 100 (1975), fasc. 3, pt. 1, pag. 528-538
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d021431
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| teorico-sistematico
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| formale
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| l' a. riassume la vicenda che ha dato origine al conflitto tra
commissione inquirente e magistratura ordinaria, cioe' il caso dei
"fondi neri" della montedison. questo conflitto e' sorto a causa
dell' incertezza sul campo delle rispettive attribuzioni. la
commissione inquirente avrebbe violato una serie di norme
costituzionali, che l' a. divide in due gruppi, l' uno attinente alla
funzione giurisdizionale, l' altro ai diritti fondamentali
riguardanti nella specie le garanzie processuali. sul primo punto non
puo' disconoscersi al legislatore costituente l' intenzione di
attribuire la persecuzione penale di determinati soggetti e
fattispecie al parlamento. sul secondo punto il cittadino verrebbe
garantito dalla sindacabilita' e non discrezionalita' del
provvedimento di spostamento di competenza e dalla possibile difesa
dinanzi al giudice ordinario prima dell' avocazione. l' a. esamina
poi i presupposti per l' avocazione, cioe' la notitia criminis, l'
esistenza delle fattispecie di cui agli artt. 90 e 96 costituzione,
la necessita' del giusto procedimento. circa il ruolo dell' autorita'
giudiziaria nell' economia della procedura d' accusa, il giudice
conserva intatta la sua competenza giurisdizionale e deve opporsi
all' avocazione, finche' non si configuri concretamente il reato
ministeriale.
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| art. 96 cost.
l. 25 gennaio 1962, n. 20
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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