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107094
IDG760601229
76.06.01229 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
costanzo pasquale
prime osservazioni sul conflitto fra la commissione inquirente ed autorita' giudiziaria ordinaria
nota a c. cost. 21 gennaio 1975, n. 13
Foro it., vol. 98, an. 100 (1975), fasc. 3, pt. 1, pag. 528-538
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d021431
teorico-sistematico
formale
l' a. riassume la vicenda che ha dato origine al conflitto tra commissione inquirente e magistratura ordinaria, cioe' il caso dei "fondi neri" della montedison. questo conflitto e' sorto a causa dell' incertezza sul campo delle rispettive attribuzioni. la commissione inquirente avrebbe violato una serie di norme costituzionali, che l' a. divide in due gruppi, l' uno attinente alla funzione giurisdizionale, l' altro ai diritti fondamentali riguardanti nella specie le garanzie processuali. sul primo punto non puo' disconoscersi al legislatore costituente l' intenzione di attribuire la persecuzione penale di determinati soggetti e fattispecie al parlamento. sul secondo punto il cittadino verrebbe garantito dalla sindacabilita' e non discrezionalita' del provvedimento di spostamento di competenza e dalla possibile difesa dinanzi al giudice ordinario prima dell' avocazione. l' a. esamina poi i presupposti per l' avocazione, cioe' la notitia criminis, l' esistenza delle fattispecie di cui agli artt. 90 e 96 costituzione, la necessita' del giusto procedimento. circa il ruolo dell' autorita' giudiziaria nell' economia della procedura d' accusa, il giudice conserva intatta la sua competenza giurisdizionale e deve opporsi all' avocazione, finche' non si configuri concretamente il reato ministeriale.
art. 96 cost. l. 25 gennaio 1962, n. 20
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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