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Documento


107098
IDG760601233
76.06.01233 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
proto pisani andrea
nota a cass. sez. ii civ. 9 dicembre 1974, n. 4118
Foro it., vol. 98, an. 100 (1975), fasc. 3, pt. 1, pag. 580
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d96900; d965
pratico
formale
l' a. sostiene che il difensore puo' pretendere il pagamento dall' avversario del proprio cliente solo nei limiti gia' richiesti nel primo giudizio, che ha acquistato autorita' di cosa giudicata e nonostante esso facesse salva ogni diversa azione che prescindesse dalla liquidazione convenzionale.
art. 2909 c.c. r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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