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107136
IDG760900408
76.09.00408 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
marucci a.
nota a cass. sez. v pen. 21 marzo 1974
Giust. pen., an. 80 (1975), fasc. 1, pt. 3, pag. 54
d50415; d6401
l' a. prende spunto da una sentenza ove si legge che la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena puo' essere legittimamente disposta sia dal giudice di cognizione, sia da quello dell' esecuzione ed i provvedimenti relativi possono acquistare autorita' di cosa giudicata, per cui possono verificarsi ipotesi di contraddittorieta'. in tal caso, per applicazione analogica dell' art. 579 codice di procedura penale, dovra' farsi luogo alla eliminazione del provvedimento favorevole. l' a., rilevando la mancanza di precedenti specifici, afferma trattarsi di una ulteriore estensione interpretativa dell' art. 579 codice di procedura penale che era gia' stata accolta nell' ipotesi di coesistenza di sentenza di condanna e di assoluzione o di 2 pronuncie di proscioglimento. in ordine all' ulteriore problema che riguarda la idoneita' del solo pubblico ministero e non pure dell' imputato a mettere in moto tale iter, l' a. ricorda come sia anche stata affermata la esperibilita' di un procedimento incidentale da parte dell' interessato, in caso di inerzia del pubblico ministero.
art. 579 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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