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107137
IDG760900409
76.09.00409 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
marucci a.
nota a cass. sez. v pen. 14 marzo 1974
Giust. pen., an. 80 (1975), fasc. 1, pt. 3, pag. 55
d63; d6331; d64
l' a., prendendo spunto da una sentenza che decide che, stante l' autonomia dei singoli capi della sentenza anche agli effetti delle impugnazioni, nasce il dovere per il competente organo giudiziario di porre in esecuzione il titolo penale per la parte divenuta definitiva per effetto della pronuncia di rigetto del ricorso dell' imputato emessa dalla corte di cassazione, nonostante l' annullamento con rinvio per altri capi della sentenza, ricorda come l' anzidetto effetto funzioni a guisa di rimedio straordinario nei confronti dell' imputato non impugnante e non sospende per lui il passaggio in giudicato della condanna.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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