| l' a., ricordato il testo originario dell' art. 538 codice di
procedura penale, con disposizione innovativa rispetto al previgente
codice di rito penale del 1913, indica la piu' significativa
giurisprudenza e dottrina esistente al riguardo. avvertito che, in
base all' art. 1 del decreto legge 20 aprile 1974, n. 104, convertito
in legge senza modificazioni, con la legge 18 giugno 1974, n. 226, l'
ultimo comma dell' art. 538 codice procedura penale e' mutato, lo
esamina in relazione anche al vecchio testo. dal confronto individua
come l' aggiunta della dizione che la corte di cassazione "decide in
ogni caso nel merito" e' di rilevantissima importanza in quanto
attribuisce alla corte suprema, sia pure ai soli fini dell'
applicabilita' di disposizioni di legge piu' favorevoli all'
imputato, poteri decisori nel merito corrispondenti a quelli del
giudice di primo grado. la seconda innovazione appare di minor
rilievo, perche' il divieto di assumere nuove prove e' stato
mantenuto fermo, eccettuata la limitata ipotesi della esibizione di
documenti, peraltro gia' prevista, in via generale, dall' art. 533
codice procedura penale. l' a. conclude ricordando la sentenza della
corte costituzionale 12-19 giugno 1974, n. 184, che ha dichiarato non
fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell' art. 1
decreto legge 20 aprile 1974, segnalando altresi' alcuni problemi
posti dalla modifica dell' ultimo comma dell' articolo di legge in
esame.
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