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107144
IDG760900416
76.09.00416 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
boschi marco
le modifiche all' articolo 538 del codice di procedura penale
Riv. pen., s. 4, an. 101 (1975), pag. 129-134
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6223
l' a., ricordato il testo originario dell' art. 538 codice di procedura penale, con disposizione innovativa rispetto al previgente codice di rito penale del 1913, indica la piu' significativa giurisprudenza e dottrina esistente al riguardo. avvertito che, in base all' art. 1 del decreto legge 20 aprile 1974, n. 104, convertito in legge senza modificazioni, con la legge 18 giugno 1974, n. 226, l' ultimo comma dell' art. 538 codice procedura penale e' mutato, lo esamina in relazione anche al vecchio testo. dal confronto individua come l' aggiunta della dizione che la corte di cassazione "decide in ogni caso nel merito" e' di rilevantissima importanza in quanto attribuisce alla corte suprema, sia pure ai soli fini dell' applicabilita' di disposizioni di legge piu' favorevoli all' imputato, poteri decisori nel merito corrispondenti a quelli del giudice di primo grado. la seconda innovazione appare di minor rilievo, perche' il divieto di assumere nuove prove e' stato mantenuto fermo, eccettuata la limitata ipotesi della esibizione di documenti, peraltro gia' prevista, in via generale, dall' art. 533 codice procedura penale. l' a. conclude ricordando la sentenza della corte costituzionale 12-19 giugno 1974, n. 184, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell' art. 1 decreto legge 20 aprile 1974, segnalando altresi' alcuni problemi posti dalla modifica dell' ultimo comma dell' articolo di legge in esame.
art. 538 c.p.p. art. 1 d.l. 20 aprile 1974, n. 104
Ist. dir. penale - Univ. TO



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