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| IDG760900417 | |
| 76.09.00417 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| caizzi giovanni, avella gianfranco
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| osservazioni sulla legge 7 giugno 1974, n. 220
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| Riv. pen., s. 4, an. 101 (1975), pag. 561-569
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d683
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| gli aa. prendono in esame gli aspetti processualistici della riforma
operata con il decreto legge 11 aprile 1974, n. 99, con il quale il
legislatore si e' preoccupato anzitutto di evitare l' allarmante
fenomeno delle frequenti scarcerazioni per decorrenza dei termini, di
imputati, anche di reati gravi; in secondo luogo di dare attuazione
normativa alle recenti sentenze della corte costituzionale sulla
carcerazione preventiva. secondo gli aa. l' aspetto piu' discutibile
della nuova normativa va ricercato nella disciplina transitoria di
cui all' art. 2 della legge 220 del 1974, definita odiosa ed
eccezionale. odiosa perche' colpisce con una particolare disciplina
(estensione dei termini di custodia) una categoria limitata di
soggetti che gia' 4 anni prima erano stati colpiti da norme
sfavorevoli le quali tra l' altro facevano decorrere il termine della
custodia preventiva non dal momento iniziale della effettiva
restrizione della liberta' personale, ma, per fictio iuris, da un
momento determinato in sede legislativa, annullando in pratica, ai
fini della scarcerazione automatica, il periodo eventualmente
sofferto in precedenza. gli aa. lamentano anche che la legge n. 220
del 1974 non preveda alcuna coordinazione tra l' istituto della
carcerazione preventiva e le modificazioni apportate all' istituto
della sospensione condizionale della pena.
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| d.l. 1 maggio 1970
d.l. 11 aprile 1974, n.
l. 7 giugno 1974, n. 220
l. 14 ottobre 1974, n. 497
art. 25 cost.
art. 26 cost.
art. 27 cost.
art. 272 c.p.p.
art. 389 c.p.p.
art. 502 c.p.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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