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107160
IDG760900432
76.09.00432 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
albamonte adalberto
riflessioni in tema di fatti notori nel processo penale
Riv. pen., s. 4, an. 101 (1975), pag. 1217-1220
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d61402
il sistema processuale attuale, secondo l' a., si ispira alla regola generale secondo la quale il giudice ha l' obbligo di decidere "secundum alligata et probata"; nel processo penale l' obbligo di decidere "secundum probata" e' pienamente valido, laddove l' obbligo relativo all' allegatum, che e' tipico del processo civile, assume nell' ambito penale il significato che il giudice deve comunicare e discutere, nel processo, con le garanzie di legge, gli elementi che intende porre a fondamento del giudizio. la cassazione nega che fatti estranei a quelli suddetti possano concorrere a formale il convincimento, e su questo terreno l' a. innesta il problema dei fatti notori. si e' rilevato come caratteristica essenziale del fatto notorio sia la concretezza e la opinio veritatis; ed inoltre si distingue dalla massima di esperienza poiche' e' privo di qualsiasi funzione valutativa o di giudizio. il fatto notorio nel processo penale non deve essere provato, perche' la prova non aumenterebbe minimamente il grado di verita' del medesimo. i fatti notori di accusa devono, secondo l' a., essere acquisiti al processo mediante contestazione in contraddittorio con la parte.
art. 151 c.p.c.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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