| il sistema processuale attuale, secondo l' a., si ispira alla regola
generale secondo la quale il giudice ha l' obbligo di decidere
"secundum alligata et probata"; nel processo penale l' obbligo di
decidere "secundum probata" e' pienamente valido, laddove l' obbligo
relativo all' allegatum, che e' tipico del processo civile, assume
nell' ambito penale il significato che il giudice deve comunicare e
discutere, nel processo, con le garanzie di legge, gli elementi che
intende porre a fondamento del giudizio. la cassazione nega che fatti
estranei a quelli suddetti possano concorrere a formale il
convincimento, e su questo terreno l' a. innesta il problema dei
fatti notori. si e' rilevato come caratteristica essenziale del fatto
notorio sia la concretezza e la opinio veritatis; ed inoltre si
distingue dalla massima di esperienza poiche' e' privo di qualsiasi
funzione valutativa o di giudizio. il fatto notorio nel processo
penale non deve essere provato, perche' la prova non aumenterebbe
minimamente il grado di verita' del medesimo. i fatti notori di
accusa devono, secondo l' a., essere acquisiti al processo mediante
contestazione in contraddittorio con la parte.
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