| l' a. rileva alcuni aspetti innovativi del disegno di legge sull'
ordinamento penitenziario. essi sono: l' introduzione del sistema del
probation. cioe' l' affidamento in prova del detenuto ad un servizio
sociale per un periodo di tempo uguale a quello della pena; l'
introduzione di un meccanismo di licenze, di liberazione anticipata o
condizionata, chr si risolve in una vera e propria riduzione della
pena; l' ampia attribuzione di competenze all' autorita' giudiziaria
locale. questi elencati sono pero', secondo l' a., gli unici elementi
di rottura con il vigente sistema penale che, ormai, non corrisponde
piu' ne' alla costituzione, ne' alle mutate concezioni sulla
criminalita'. infatti accanto alle innovazioni, l' a. rileva
negativamente una serie di elementi di continuita' del nuovo disegno
di legge con il regolamento attuale. tra questi elementi, che non
riescono a spezzare le strutture esistenti, l' a. annovera il
permanere dei premi e delle punizioni a discrezione del direttore, la
regolamentazione del lavoro del detenuto, che si risolve in una forma
di sfruttamento: il sistema del doppio binario che si risolve nell'
apportare, a condanna gia' scontata, un ulteriore periodo di pena. a
conclusione l' a. osserva come questo disegno per la riforma dell'
ordinamento penitenziario rimanga ancora molto lontano dalle piu'
recenti acquisizioni sul trattamento dei detenuti, quale emerge ad
esempio da un documento diffuso dal consiglio d' europa. in esso,
affermata la funzione sociale del carcere, si sottolinea la
necessita' di limitare solo ad un ristretto numero di casi la
detenzione e l' opportunita' della sostituzione del trattamento in
luogo chiuso con quello in luogo aperto.
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