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107593
IDG761203536
76.12.03536 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
roehrssen di cammarata guglielmo
i poteri dello stato sulla attivita' legislativa ed amministrativa delle regioni ad autonomia ordinaria
Rass. arma carab., an. 20 (1972), fasc. 6, pag. 1029-1053
d03120; d03121
l' a. nell' esaminare quale siano i poteri di controllo dello stato sull' attivita' delle regioni, distingue l' attivita' legislativa da quella amministrativa espletata dalle regioni medesime. in relazione al primo profilo osserva che gli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria sono approvati con legge dello stato, il quale si e' quindi riservato un controllo ampio e penetrante sia di merito che politico. per cio' che attiene al controllo statale sulle leggi regionali ai sensi dell' art. 127 della costituzione osserva che il controllo avviene in una fase intermedia della formazione della legge regionale e cioe' dopo la sua deliberazione da parte del consiglio regionale e prima della sua promulgazione da parte del presidente della giunta. rileva che il governo non ha il potere di bloccare definitivamente una legge regionale e che nel caso di dissenso sulla legge stessa puo' rinviarla per un nuovo esame al competente organo regionale ed in un secondo tempo promuovere la questione di legittimita' avanti alla corte costituzionale. in relazione alla attivita' amministrativa, osserva che lo stato puo' effettuare un controllo di legittimita' sugli atti amministrativi ai sensi dell' art. 125 della costituzione ed un controllo sugli organi ai sensi dell' art. 126 della costituzione. esamina quindi la natura e le modalita' di esecuzione dei 2 tipi di controllo.
art. 120 cost. art. 125 cost. art. 126 cost. art. 127 cost. art. 62 l. 10 febbraio 1953, n. 62
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