| 107593 | |
| IDG761203536 | |
| 76.12.03536 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| roehrssen di cammarata guglielmo
| |
| i poteri dello stato sulla attivita' legislativa ed amministrativa
delle regioni ad autonomia ordinaria
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Rass. arma carab., an. 20 (1972), fasc. 6, pag. 1029-1053
| |
| | |
| d03120; d03121
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| l' a. nell' esaminare quale siano i poteri di controllo dello stato
sull' attivita' delle regioni, distingue l' attivita' legislativa da
quella amministrativa espletata dalle regioni medesime. in relazione
al primo profilo osserva che gli statuti delle regioni ad autonomia
ordinaria sono approvati con legge dello stato, il quale si e' quindi
riservato un controllo ampio e penetrante sia di merito che politico.
per cio' che attiene al controllo statale sulle leggi regionali ai
sensi dell' art. 127 della costituzione osserva che il controllo
avviene in una fase intermedia della formazione della legge regionale
e cioe' dopo la sua deliberazione da parte del consiglio regionale e
prima della sua promulgazione da parte del presidente della giunta.
rileva che il governo non ha il potere di bloccare definitivamente
una legge regionale e che nel caso di dissenso sulla legge stessa
puo' rinviarla per un nuovo esame al competente organo regionale ed
in un secondo tempo promuovere la questione di legittimita' avanti
alla corte costituzionale. in relazione alla attivita'
amministrativa, osserva che lo stato puo' effettuare un controllo di
legittimita' sugli atti amministrativi ai sensi dell' art. 125 della
costituzione ed un controllo sugli organi ai sensi dell' art. 126
della costituzione. esamina quindi la natura e le modalita' di
esecuzione dei 2 tipi di controllo.
| |
| art. 120 cost.
art. 125 cost.
art. 126 cost.
art. 127 cost.
art. 62 l. 10 febbraio 1953, n. 62
| |
| Centro diretto da V. Napoletano - Roma
| |