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Documento


107698
IDG761203642
76.12.03642 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
gagliano candela francesco
appunti in tema di rappresentanze dei lavoratori previste dall' art. 9 della l. 20 maggio 1970, n. 300 (st. lavoratori) per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali e dell' igiene del lavoro
Securitas, an. 58 (1973), fasc. 8-9, pag. 917-938
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
d7111; d777
l' a. considera la norma contenuta nell' art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e, constatata la genericita' dell' espressione usata dal legislatore nella dizione "mediante loro rappresentanze", sostiene che le rappresentanze dei lavoratori possono e devono essere conferite, ex art. 20 dello statuto, dagli stessi lavoratori ad "esperti esterni". auspica che tali rappresentanze, le quali non sono organi di collegamento tra lavoratori e datori di lavoro, ma agiscono in virtu' di poteri propri, siano le piu' qualificate possibile e le indica negli enti pubblici delegati dallo stato allo svolgimento delle attivita' prevenzionali o aventi compiti di studio e di ricerca nello specifico settore del lavoro.
art. 9 l. 20 maggio 1970, n. 300
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