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107728
IDG761203672
76.12.03672 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
locati giuseppe
sulla competenza a stralcio del consiglio di stato in sede giurisdizionale
Nuova rass. legisl. dottr. giur., s. 2, an. 49 (1975), fasc. 2 ( febbraio), pag. 124-129
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d1531; d1530
la legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ha introdotto 3 innovazioni fondamentali: ha conferito ai tribunali amministrativi regionali tutte le materie di competenza del consiglio di stato in sede giurisdizionale; ha attribuito al consiglio di stato la funzione di giudice di ii grado; ha stabilito che i suddetti tribunali vengano composti solo da magistrati amministrativi. il consiglio di stato si e' dichiarato comunque successivamente competente per le questioni di diritto transitorio, in special modo per quanto riguarda i ricorsi sui quali esso ha pronunciato decisione parziale o interlocutoria. inoltre ha sempre cercato di allargare l' ambito della propria competenza a scapito di quella dei tribunali amministrativi: tanto che l' adunanza plenaria ha dovuto infine stabilire esplicitamente che "il consiglio di stato non e' piu' un giudice generale di legittimita' in unico grado, ma un giudice di appello". viene cosi' assicurato il rispetto dell' art. 125 costituzione.
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