Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


107839
IDG761200386
76.12.00386 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
calvani nicola a.
sulla impugnativa degli atti non definitivi ai tribunali amministrativi regionali
Nuova rass. legisl. dottr. giur., s. 2, an. 30 (1974), fasc. 5 (1 marzo), pag. 449-454
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d1530
secondo l' a. la c.d. regola dell' alternativita' (possibilita' per l' interessato di scegliere tra la proposizione del ricorso amministrativo ed il diretto ricorso alla giurisdizione amministrativa), prevista dall' art. 20 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, avrebbe applicabilita' limitata. tale regola riguarderebbe, infatti, soltanto gli atti e provvedimenti emessi dagli organi periferici dello stato o degli enti pubblici ultraregionali riflettenti diversi cointeressati, di cui taluno abbia sperimentato il ricorso giurisdizionale ed altri quello gerarchico; in tutte le altre ipotesi, invece, resterebbe fermo il presupposto della definitivita' dell' atto ai fini dell' esperimento del ricorso giurisdizionale.
art. 34 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (t.u. cons. stato) art. 6 d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199 art. 20 l. 6 dicembre 1971, n. 1034
Centro diretto da V. Napoletano - Roma



Ritorna al menu della banca dati