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Documento


107926
IDG761200473
76.12.00473 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
gentile giovanni g.
la contumacia del convenuto nel nuovo rito del lavoro
intervento alla tavola rotonda sul nuovo processo del lavoro tenutasi a firenze il 2 febbraio 1974
Rass. giur. ENEL, an. 10 (1974), fasc. 4, pag. 474-477
d760; d41803
l' a. si chiede se il convenuto che non si costituisca nel nuovo rito del lavoro possa essere soggetto all' ordinanza prevista dall' art. 423, primo comma, codice di procedura civile e condannato quindi al pagamento immediato delle somme "non contestate", ove l' altra parte ne faccia istanza. al quesito viene data risposta negativa sulla base della considerazione che solo chi partecipi attivamente alla contesa giudiziaria puo' effettivamente contestare una certa domanda o astenersi dal contestarla, mentre chi, per qualunque motivo, ne sia rimasto estraneo, non puo' in realta' esternare, ne' esplicitamente ne' implicitamente, alcun moto dell' animo.
art. 423 c.p.c.
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