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107929
IDG761200476
76.12.00476 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
paterno' giovanni
nuovi orientamenti in materia di liquidazione dell' indennita' per servitu' di elettrodotto
nota a cass. 7 giugno 1974, n. 1688
Rass. giur. ENEL, an. 10 (1974), fasc. 5, pag. 638-652
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d13101; d1314
l' a. commenta alcuni orientamenti espressi in 2 massime tratte da una sentenza della suprema corte in tema di servitu' di elettrodotto. nella prima la corte ha ritenuto che, laddove il titolo costitutivo della servitu' non imponga un preciso divieto di edificare nell' ambito della fascia di terreno asservita da un elettrodotto inamovibile, non puo' dedursi dalla regolamentazione legale della materia un siffatto divieto. il commentatore, pur aderendo in linea di massima a tale impostazione, osserva che non puo' in ogni caso prescindersi dalle disposizioni del decreto del presidente della repubblica 21 giugno 1968, n. 1062, che disciplina la costruzione e l' esercizio delle linee elettriche prevedendo all' uopo precise distanze di sicurezza: una volta costruito l' elettrodotto, queste distanze dovranno essere osservate anche dal proprietario del fondo servente nella sua futura attivita' edificatoria. con la seconda massima la cassazione ha affermato che l' indennita' da occupazione legittima e il risarcimento del danno da occupazione illegittima non devono necessariamente consistere negli interessi sulla somma liquidata per la imposizione della servitu' in quanto il relativo credito non e' un accessorio della indennita' definitiva. l' a. esprime adesione a tale indirizzo, anche se questo, ove fosse seguito, comporterebbe una sensibile complicazione del calcolo dell' indennita' di occupazione e quindi un notevole aggravio di lavoro per i giudici e i consulenti.
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