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| IDG761200476 | |
| 76.12.00476 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| paterno' giovanni
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| nuovi orientamenti in materia di liquidazione dell' indennita' per
servitu' di elettrodotto
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| nota a cass. 7 giugno 1974, n. 1688
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| Rass. giur. ENEL, an. 10 (1974), fasc. 5, pag. 638-652
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d13101; d1314
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| l' a. commenta alcuni orientamenti espressi in 2 massime tratte da
una sentenza della suprema corte in tema di servitu' di elettrodotto.
nella prima la corte ha ritenuto che, laddove il titolo costitutivo
della servitu' non imponga un preciso divieto di edificare nell'
ambito della fascia di terreno asservita da un elettrodotto
inamovibile, non puo' dedursi dalla regolamentazione legale della
materia un siffatto divieto. il commentatore, pur aderendo in linea
di massima a tale impostazione, osserva che non puo' in ogni caso
prescindersi dalle disposizioni del decreto del presidente della
repubblica 21 giugno 1968, n. 1062, che disciplina la costruzione e
l' esercizio delle linee elettriche prevedendo all' uopo precise
distanze di sicurezza: una volta costruito l' elettrodotto, queste
distanze dovranno essere osservate anche dal proprietario del fondo
servente nella sua futura attivita' edificatoria. con la seconda
massima la cassazione ha affermato che l' indennita' da occupazione
legittima e il risarcimento del danno da occupazione illegittima non
devono necessariamente consistere negli interessi sulla somma
liquidata per la imposizione della servitu' in quanto il relativo
credito non e' un accessorio della indennita' definitiva. l' a.
esprime adesione a tale indirizzo, anche se questo, ove fosse
seguito, comporterebbe una sensibile complicazione del calcolo dell'
indennita' di occupazione e quindi un notevole aggravio di lavoro per
i giudici e i consulenti.
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