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107933
IDG761200480
76.12.00480 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cesareo placido
stato e regioni nell' attuazione della riforma sanitaria
Rass. amm. san., an. 13 (1974), fasc. 4-6, pag. 187-202
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d188; d1882
pur essendo 3 i livelli operativi essenziali delle strutture sanitarie, quello statale, quello regionale e quello locale, sono 2 gli enti che hanno il potere di adottare una normativa al fine di organizzare servizi sanitari, tra i quali deve essere ripartita la sfera di azione primaria: lo stato e la regione. volendo distinguere la competenza dello stato da quella della regione, l' a. osserva che la costituzione attribuisce a quest' ultima competenza in materia sanitaria ed ospedaliera; per quanto concerne la potesta' legislativa, circa la riforma sanitaria e la introduzione del servizio sanitario nazionale, dovra' essere il legislatore nazionale a disciplinare compiutamente il nuovo sistema sia a livello nazionale sia a livello regionale e locale; le funzioni amministrative, invece, restano alle regioni. infine, il comune, precisa l' a., non potra' essere privato delle funzioni sanitarie che gli sono sempre state riconosciute e che contribuiscono a qualificarlo.
art. 118 cost. l. 12 febbraio 1968, n. 132
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