| prendendo spunto da un caso di diniego da parte del medico
provinciale del trasferimento di farmacia per successione in ossequio
al disposto dell' art. 12 comma 7 della legge 2 aprile 1968, n. 475,
l' a. ne rileva l' assurdita', in quanto la citata legge farmaceutica
e' applicabile giustamente, per evitare speculazioni, solo nei casi
di acquisto per atto tra vivi, e non anche nel caso di successione,
che, invece, deve rifarsi al modo previsto dal codice civile.
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