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Documento


107953
IDG761200501
76.12.00501 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
mazza leonardo
sulla vendita di medicinali al pubblico
Rass. dir. farm., an. 5 (1974), fasc. 3, pag. 277-282
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d188; d18883; d18831
dopo aver esaminato le varie norme legislative riguardanti il tema in esame, l' a. conclude che non e' consentito vendere medicinali fuori dei locali della farmacia neppure durante le ore notturne; che ai rapporti con il pubblico deve provvedere soltanto un professionista legalmente esercente, che, sotto la sua responsabilita', puo' avvalersi di dipendenti farmacisti, mentre i dipendenti non laureati possono procedere soltanto al rilievo dei medicinali da scaffali e depositi; precisa, infine, come, a chi non sia titolare di farmacia, e' vietata la vendita di medicinali al pubblico, talche' tanto i produttori di medicinali quanto i grossisti non possono vendere gli stessi a privati, agli ospedali sprovvisti di farmacia interna ed alle comunita'.
r.d. 23 luglio 1934, n. 1265 art. 348 c.p. l. 4 agosto 1955, n.692
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