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Documento


107989
IDG761200537
76.12.00537 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
salazar michele
ancora in tema di insegnamento della danza
Riv. giur. scuola, an. 13 (1974), fasc. 6, pag. 634-639
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d18423
la sentenza costituzionale, che l' a. annota, e che dichiara l' incostituzionalita' ex art. 33 della costituzione dell' art. 3 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, in quanto subordina l' esercizio della professione di maestro di danza al possesso del diploma rilasciato dall' accademia nazionale di danza o da istituto pareggiato, opera un netto mutamento di giurisprudenza, che peraltro e' da condividere. consegue necessariamente da cio' che non e' piu' configurabile nel nostro ordinamento il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 248 del codice penale) a carico di chi apra e diriga una scuola di danza, dovendosi ormai ritenere che per siffatta attivita' non sia richiesta alcuna abilitazione dello stato.
l. 4 gennaio 1951, n. 28
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