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108002
IDG761200550
76.12.00550 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
foscolo ugo
il reato preveduto dall' art. 8, ii comma, della legge 15 dicembre 1972, per il riconoscimento della obiezione di coscienza
Mondo giud., an. 29 (1974), fasc. 5 (4 febbraio), pag. 53
d5511
il contenuto dell' art. 8, ii comma non puo' che desumersi dalla letterale formulazione della norma e dal generale contesto della legge. lo spirito e la strutturazione della legge per il riconoscimento della obiezione di coscienza non possono condurre a ritenere che la commissione del reato di mancanza alla chiamata possa essere travolta da una postuma dichiarazione di averlo commesso per obiezione di coscienza. quindi ove la mancanza alla chiamata gia' consumata potesse trasformarsi nel reato ex art. 8, ii comma, per effetto di postuma dichiarazione di averlo commesso per obiezione di coscienza, la legge avrebbe proposto il modo di eludere ogni responsabilita'.
art. 8, co. 2, l. 25 dicembre 1972
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