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Documento


108056
IDG761200604
76.12.00604 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pacifici luigi
vigilanza e tutela: legge 10 febbraio 1953 n. 62. realta' e prospettive
Dir. san., an. 23 (1975), fasc. 2, pag. 79-100
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d1424; d18821
con l' istituzione delle regioni a statuto ordinario, alle funzioni di interesse esclusivamente locale attribuite ai comuni ed alle province, si sono aggiunte attivita' e funzioni assegnate da leggi regionali. pertanto, comuni, province ed altri enti locali sono chiamati ad assolvere 2 distinte attivita' e funzioni: funzioni proprie (attribuite da leggi statali o regionali); funzioni delegate, (attribuite con legge regionale). per le funzioni proprie degli enti locali il controllo viene effettuato in base all' art. 59 e all' art. 60 della legge sopra citata, mentre per le funzioni delegate valgono i controlli stabiliti per gli atti delle regioni deleganti. il problema scaturente dall' attuale normativa e' quello della conciliazione del momento autoritario con la riconosciuta autonomia degli enti locali territoriali: conciliazione che puo' raggiungersi attraverso l' esercizio di un controllo che sia anche e soprattutto coordinamento di iniziative multisoggettive, in vista di un fine comune.
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