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108174
IDG761200086
76.12.00086 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
farina paolo
le universita' agrarie
Nuova rass. legisl. dottr. giur., an. 49 (1975), fasc. 13-14 (16 luglio), pag. 1197-1201
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
d1316; d91621
a proposito della elezione degli organi amministrativi nelle universita' agrarie, l' a. non ritiene di condividere fino in fondo l' orientamento che, condiviso anche dall' organo centrale dello stato, accoglie il passaggio alle regioni delle funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello stato in materia di usi civici, relative tra l' altro all' approvazione di statuti e regolamenti delle associazioni agrarie e alla vigilanza su enti od universita' agrarie. spetterebbe infatti al presidente della giunta regionale il potere di convocazione degli utenti delle universita' agrarie. a favore appunto della competenza statale, l' a. richiama la legge 17 aprile 1957, n. 278. in merito ai ricorsi in materia d' iscrizioni, cancellazioni e sospensioni, l' a. ritiene che la competenza attribuita alla giunta provinciale amministrativa non trae le sue origini da disposizioni di legge; da cio' si desume che la competenza non puo' ritenersi trasferita all' organo regionale di controllo.
l. 17 aprile 1957, n. 278 l. 16 giugno 1927, n. 1766 d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 11
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