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108175
IDG761200087
76.12.00087 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bonito vincenzo
osservazioni in tema di sindacabilita' dei regolamenti
Nuova rass. legisl. dottr. giur., an. 49 (1975), fasc. 13-14 (16 luglio), pag. 1183-1196
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d1203; d155
l' a., ritenuto di dover attribuire rilevanza di legge ai regolamenti, ne respinge le decodificazioni miste. passando poi alle questioni del loro fondamento giuridico, ne propone la risoluzione mediante l' interpretazione degli artt. 87, 121, 123 della costituzione, percio' la competenza regolamentare risulterebbe regolata dalla costituzione stessa, limite che invece questi verrebbero ad incontrare in merito al tema della sindacabilita' dei regolamenti da parte della corte costituzionale. l' a. cita a tal proposito l' opinione del mortati che interpretando in senso non letterale l' art. 134 della costituzione, fa rientrare nella formula "leggi" anche gli atti non rientranti nl significato tecnico proprio del termine. se ne ricava dunque una esigenza di superamento del dualismo tra leggi e fonti subordnate. in merito infine alla sindacabilita' giurisdizionale dei regolamenti, l' a. critica l' attuale orientamento della dottrina e della giurisprudenza che li considera sostanzialmente impugnabili per illeggittimita' come qualsiasi atto amministrativo. la critica dell' a. tende invece ad individuare soltanto nella corte costituzionale l' organo cui spetta la competenza di dichiarare decaduto un regolamento nel caso sia riconosciuto illegittimo. altro mezzo di sindacabilita' e' individuato inoltre nella disapplicazione della norma regolamentare riconosciuta illegittima dal giudice ordinario od amministrativo, mentre questi non potrebbe annullare un regolamento.
art. 87 cost. art. 121 cost. art. 123 cost. art. 134 cost. l. 31 gennaio 1926, n. 100
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