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| IDG761200087 | |
| 76.12.00087 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| bonito vincenzo
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| osservazioni in tema di sindacabilita' dei regolamenti
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| Nuova rass. legisl. dottr. giur., an. 49 (1975), fasc. 13-14 (16
luglio), pag. 1183-1196
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d1203; d155
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| l' a., ritenuto di dover attribuire rilevanza di legge ai
regolamenti, ne respinge le decodificazioni miste. passando poi alle
questioni del loro fondamento giuridico, ne propone la risoluzione
mediante l' interpretazione degli artt. 87, 121, 123 della
costituzione, percio' la competenza regolamentare risulterebbe
regolata dalla costituzione stessa, limite che invece questi
verrebbero ad incontrare in merito al tema della sindacabilita' dei
regolamenti da parte della corte costituzionale. l' a. cita a tal
proposito l' opinione del mortati che interpretando in senso non
letterale l' art. 134 della costituzione, fa rientrare nella formula
"leggi" anche gli atti non rientranti nl significato tecnico proprio
del termine. se ne ricava dunque una esigenza di superamento del
dualismo tra leggi e fonti subordnate. in merito infine alla
sindacabilita' giurisdizionale dei regolamenti, l' a. critica l'
attuale orientamento della dottrina e della giurisprudenza che li
considera sostanzialmente impugnabili per illeggittimita' come
qualsiasi atto amministrativo. la critica dell' a. tende invece ad
individuare soltanto nella corte costituzionale l' organo cui spetta
la competenza di dichiarare decaduto un regolamento nel caso sia
riconosciuto illegittimo. altro mezzo di sindacabilita' e'
individuato inoltre nella disapplicazione della norma regolamentare
riconosciuta illegittima dal giudice ordinario od amministrativo,
mentre questi non potrebbe annullare un regolamento.
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| art. 87 cost.
art. 121 cost.
art. 123 cost.
art. 134 cost.
l. 31 gennaio 1926, n. 100
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