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108206
IDG761200690
76.12.00690 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
gelpi alberto
l' art. 67 della costituzione italiana
Nuova rass. legisl. dottr. giur., s. 2, an. 30 (1974), fasc. 6 (16 marzo), pag. 584-586
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d02112
in base alla lettera e allo spirito dell' art. 67 della costituzione nessun mandato obbligatorio e vincolante puo' essere imposto dal corpo elettorale ai membri del parlamento. l' a. rileva che, nonostante tale disposizione costituzionale, l' importanza e la forza dei partiti ne ha progressivamente tradito lo spirito. risulta di fatto che l' eletto deve continuare ad essere legato alla matrice politica di cui fa parte in quanto dal corpo elettorale dipende esclusivamente la sua eventuale designazione.
art. 67 cost.
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